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Sez. 5, Sentenza n. 27000 del 28/05/2009 Cc. (dep. 02/07/2009) Rv. 244485 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Imputato con prole di età inferiore a tre anni e con moglie lavoratrice - Divieto di custodia cautelare in carcere - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244485-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

In tema di misure cautelari personali - ai fini dell'operatività del divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato padre di prole infratreenne - non è censurabile, in sede di legittimità, la decisione con cui il giudice di appello escluda, con motivazione idonea e pertinente, la gravità dell'impedimento richiesto dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., considerato che l'attività di lavoro svolta dalla madre non costituisce di per sé ostacolo tale da impedirle di attendere alla cura del minore, anche con l'eventuale aiuto di familiari disponibili o con il ricorso a strutture pubbliche abilitate. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello, il quale ha ritenuto che il solo impegno lavorativo di 39 ore settimanali della madre non integra un impedimento assoluto alla assistenza alla prole, trattandosi di situazione comune alla maggioranza delle situazioni familiari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)