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Sez. 5, Sentenza n. 31226 del 13/03/2013 Cc. (dep. 22/07/2013) Rv. 256589 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Divieto di custodia cautelare in carcere di imputato con prole di età inferiore a sei anni - Estensibilità al caso di prole disabile - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256589-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

Il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere, di cui al comma quinto dell'art. 275 cod. proc. pen. così come mod. dalla legge n. 62 del 2011 per i genitori di prole di età inferiore a sei anni, non é estensibile in via interpretativa al caso di figlio disabile di età superiore all'indicato limite. (In motivazione, la Corte ha escluso che la mancata equiparazione del figlio disabile con quello di età inferiore a sei anni potesse configurare una disparità di trattamento tale da giustificare un'eccezione di costituzionalità, essendo ben diverse le esigenze assistenziali nelle due situazioni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Legge 21/04/2011 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)