diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5809 del 12/06/1999 (Rv. 527368 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Mancata contestazione personale dell'infrazione - Causa di estinzione della obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria - Esclusione - Successiva ordinanza - ingiunzione - Validità - Condizioni - Previsione di contestazione differita - Dubbio di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24 della Costituzione - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1999-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527368-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di violazioni del codice della strada, la mancata contestazione personale dell'infrazione quando ne sussista la possibilità non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlative sanzioni pecuniarie, e non invalida, pertanto, la successiva ordinanza - ingiunzione, ove si sia proceduto, comunque, alla notificazione degli estremi della violazione nel prescritto termine. La previsione di tale contestazione differita manifestamente non viola il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, poiché il termine per proporre ricorso al Prefetto decorre indifferentemente, ai sensi dell'art. 203, primo comma, del codice della strada, dalla contestazione o dalla notificazione.(Nella specie, con notifica nei termini, era stata applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 142, ottavo comma, del codice della strada, per il superamento dei limiti massimi di velocità, accertato mediante apparecchiatura elettronica. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha confermato la sentenza del giudice di pace, che aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento della sanzione, proposta sul rilievo della omissione di immediata contestazione della infrazione.)

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Cod. Strada art. 200, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 200, Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201, Cod. Strada art. 203 com. 1, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203 com. 1, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)