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Sez. 3, Sentenza n. 4577 del 06/05/1998 (Rv. 515161 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE | Mancato esercizio del potere - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1998-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515161-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE

Il mancato esercizio del potere discrezionale di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio non è censurabile in sede di legittimità, salvo che con i motivi d'appello non vengano formulati specifici rilievi e sollecitata una più approfondita indagine tecnica; nel qual caso il giudice è tenuto a motivare la sua scelta negativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)