Sez. 3, Sentenza n. 4577 del 06/05/1998 (Rv. 515161 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE | Mancato esercizio del potere - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE
Il mancato esercizio del potere discrezionale di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio non è censurabile in sede di legittimità, salvo che con i motivi d'appello non vengano formulati specifici rilievi e sollecitata una più approfondita indagine tecnica; nel qual caso il giudice è tenuto a motivare la sua scelta negativa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)