Sez. 2, Sentenza n. 20017 del 26/09/2007 (Rv. 599771 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Compensazione delle spese di lite in caso di vittoria di una sola parte - Giustificazione delle ragioni dal complesso della motivazione - Necessità - Omissione - Violazione dell'art. 24 Cost. in causa di modesto valore - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In caso d'integrale vittoria di una parte, la compensazione delle spese di lite per "giusti motivi" deve trovare nella motivazione della decisione una giustificazione quanto meno desumibile dall'intero contesto del provvedimento anche se non dall'esplicita mensione di argomentazioni "ad hoc". In mancanza, il potere del giudice deve ritenersi esercitato in aperta violazione dell'art. 24 Cost. in particolare quando il valore della causa sia di modesta entità ed in concreto economicamente incomparabile rispetto alle spese processuali. (Nella fattispecie, pur non essendo applicabile "ratione temporis" la nuova formulazione dell'art. 92 cod. proc. civ., la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che non conteneva alcuna specificazione delle ragioni della compensazione delle spese di lite in caso di vittoria di una sola parte, per violazione di legge e difetto di motivazione).
Riferimenti normativi: Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. A, Legge 23/02/2006 num. 51 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 273 art. 39 quater com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)