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Sez. 3, Sentenza n. 2397 del 31/01/2008 (Rv. 601326 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Regime anteriore alla legge n. 263 del 2005 - Potere discrezionale del giudice - Obbligo di motivazione - Insussistenza - Applicazione del principio di cui all'art. 111, comma sesto, Cost. in tema di compensazione per giusti motivi delle spese - Esclusione - Violazione dell'art. 24 Cost. - Insussistenza.
Stato
decisa il 2008-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601326-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di regolamento delle spese processuali, il giudice può compensare le stesse per giusti motivi senza obbligo di precisarli, atteso che l'esistenza di ragioni che giustifichino la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese medesime, non trovando perciò applicazione, in relazione alla compensazione per giusti motivi, il principio sancito dall'art. 111, comma sesto, Cost., secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato. Inoltre, il potere del giudice di compensare le spese processuali per giusti motivi non è in contrasto con il principio dettato dall'art. 24, primo comma, Cost., giacché il provvedimento di compensazione non costituisce, per la parte, ostacolo alla difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanzia costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale sino a comprendervi anche la condanna del soccombente al rimborso delle spese. Tale interpretazione dell'art. 92 cod. proc. civ. ha avuto l'avallo della Corte costituzionale (v. sentenza della Corte Cost. 21 dicembre 2004 n. 395) e trova conferma nella circostanza che solo per effetto del nuovo art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (come sostituito dall'art. 2, della legge n. 263 del 2005) il giudice può compensare le spese tra le parti se vi è soccombenza reciproca o se concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)