Sez. 1, Sentenza n. 1968 del 26/02/1994 (Rv. 485484 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Ragioni dei creditori - Soddisfacimento mediante la procedura esecutiva individuale - Atti soggetti a revocatoria - Individuazione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere
Nelle ipotesi di soddisfacimento delle ragioni dei creditori mediante la procedura esecutiva individuale, gli atti soggetti a revocatoria ex art. 67 legge fallimentare, in quanto compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione determinativi della distribuzione e delle proporzionali assegnazioni delle somme in danaro, ma i successivi e distinti atti di pagamento delle somme dell'esecutato detenute da altri per via della coazione (ma sempre di proprietà del debitore sino al momento del concreto passaggio nella sfera patrimoniale del creditore), atti riconducibili nell'ambito dei pagamenti effettuati per conto o in vece del debitore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)