Sez. U, Sentenza n. 1467 del 11/02/1987 (Rv. 450908 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - IN GENERE - PENALE EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 751 DEL 1976 - CONTROVERSIE FRA L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ED UNA BANCA DELEGATA DAL CONTRIBUENTE - COGNIZIONI DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - IN GENERE - PENALE EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 751 DEL 1976 - CONTROVERSIE FRA L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ED UNA BANCA DELEGATA DAL CONTRIBUENTE - COGNIZIONI DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
La controversia fra l'amministrazione finanziaria ed una banca, circa l'applicabilità alla seconda della penale di cui all'art. 12 della legge 12 novembre 1976 n. 751, per ritardi nel versare, su delega del contribuente, somme dallo stesso dovute a titolo d'imposta sul valore aggiunto, esula dalle attribuzioni giurisdizionali delle commissioni tributarie e spetta alla cognizione del giudice ordinario, poiché la suddetta delega configura una delegazione passiva di pagamento, con effetto liberatorio per il debitore d'imposta e costitutivo a carico della banca di un debito diverso, privo di natura tributaria, cui la suddetta penale accede, a titolo privatistico, in termini analoghi a quella prevista dallo art. 1382 cod. civ.. (Conf 6417/83, mass n 431156).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., Legge 12/11/1976 num. 751 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)