Sez. 2, Sentenza n. 673 del 05/02/1982 (Rv. 418444 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA DEL PRETORE DEL LAVORO DI RIMESSIONE DELLE PARTI DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE PER VALORE IN ORDINE AD UNA CONTROVERSIA NON DI LAVORO - IMPUGNABILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA DEL PRETORE DEL LAVORO DI RIMESSIONE DELLE PARTI DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE PER VALORE IN ORDINE AD UNA CONTROVERSIA NON DI LAVORO - IMPUGNABILITÀ.*
L'ordinanza, con la quale il pretore, in funzione di giudice del lavoro, rilevato che la causa riguarda un rapporto diverso da quelli contemplati dall'art. 409 cod. proc. civ., e nel contempo esorbitante dai limiti della propria Competenza per valore, rimette le parti davanti al giudice competente, secondo la previsione dello art. 427 primo comma cod. proc. civ., integra una decisione sulla Competenza, come tale impugnabile con istanza di regolamento, tenuto conto che essa determina il trasferimento della causa da un giudice all'altro, e che il suddetto art. 427, nel prevedere la pronuncia di ordinanza, anziché di sentenza, come nel diverso caso di declinatoria d'incompetenza all'udienza di discussione (art. 420 quarto comma cod. proc. civ.), integra una deroga esclusivamente inerente alla Forma del provvedimento, giustificata dalle peculiarità del rito del lavoro e dal momento in cui il provvedimento stesso viene adottato (prima di detta udienza di discussione), senza incidere sulla sua natura sostanziale di sentenza sulla Competenza. (Conf 1405/79, mass n 397718; (Conf 1795/76, mass n 380574).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)