Sez. L, Sentenza n. 290 del 30/01/1976 (Rv. 378966 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDUSTRIA - SOGGETTI - IN GENERE - CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - PRESUPPOSTO - ESCLUSIONE - ORGANICA DI PENDENZA DELLA PERSONA ESPOSTA AL RISCHIO DALL'IMPRENDITORE - PRESUPPOSTO FONDAMENTALE - SUBORDINAZIONE E COLLABORAZIONE PER UN FINE PRODUTTIVO DI BENI E SERVIZI - NECESSITA - FATTISPECIE (PRESTAZIONE DI OPERA ALLE DIPENDENZE DEL MARITO; ATTIVITA OCCASIONALE E SPORADICA; ESCLUSIONE DEL PRESUPPOSTO FONDAMENTALE).*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDUSTRIA - SOGGETTI - IN GENERE - CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - PRESUPPOSTO - ESCLUSIONE - ORGANICA DI PENDENZA DELLA PERSONA ESPOSTA AL RISCHIO DALL'IMPRENDITORE - PRESUPPOSTO FONDAMENTALE - SUBORDINAZIONE E COLLABORAZIONE PER UN FINE PRODUTTIVO DI BENI E SERVIZI - NECESSITA - FATTISPECIE (PRESTAZIONE DI OPERA ALLE DIPENDENZE DEL MARITO; ATTIVITA OCCASIONALE E SPORADICA; ESCLUSIONE DEL PRESUPPOSTO FONDAMENTALE).*
Laddove la legge esige, quale requisito soggettivo essenziale per la tutela assicurativa antinfortunistica nell'industria, la condizione che la persona esposta al rischio presti la sua opera (manuale o di sovrintendenza a opera manuale) alle dipendenze e sotto la direzione altrui, pur se l'attivita lavorativa non tragga origine dalla stipulazione di un comune contratto di lavoro subordinato, ma derivi da situazioni negoziali per qualche aspetto od elemento differenti da quella tipica di tale contratto (come nel caso di lavoro prestato - eventualmente anche senza retribuzione - presso imprese di parenti, o in quello di soci di cooperative o altre societa che prestino la loro opera per l'impresa sociale), la attivita lavorativa deve pur sempre realizzare, per corrispondere al requisito in questione, il presupposto fondamentale dell'organica dipendenza del prestatore d'opera dall'imprenditore, nel senso che un vincolo giuridico di subordinazione e di collaborazione deve legare i due soggetti per il conseguimento, nell'ambito organizzato dell'impresa, di un fine produttivo di beni e servizi. In particolare, l'esistenza del requisito suddetto e richiesta espressamente dalla legge per quanto riguarda il coniuge, i figli e gli altri parenti o familiari del datore di lavoro che prestano, con o senza retribuzione, opera manuale (o a questa connessa) alle sue dipendenze e sotto la sua direzione. (nella specie si e ritenuto che esattamente i giudici del merito avevano escluso che l'attrice avesse prestato la sua opera abitualmente e continuativamente alle dipendenze del marito, per la piccola impresa artigiana di costui, in quanto essa - normalmente impegnata nella attivita casalinga - soltanto occasionalmente e sporadicamente dava qualche aiuto al marito nella di lui attivita artigianale). (V 447/75, mass n 373722; (V 3338/71, mass n 354839).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 com. 6 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)