Sez. 2, Sentenza n. 5191 del 11/04/2002 (Rv. 553655 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Proposizione in appello nel vigore del testo previgente dell'art. 345 cod. proc. civ. - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
Le parti possono proporre in grado di appello nuove eccezioni in applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ. nel testo previgente, purché si tratti di eccezioni in senso proprio e cioè rivolte esclusivamente al rigetto della domanda e siano prospettate in giudizi iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995, a prescindere dall'epoca in cui il procedimento si svolge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)