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Sez. L, Sentenza n. 4882 del 29/07/1986 (Rv. 447582 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SOMMA DOVUTA DAL VINCITORE A TITOLO DI IVA AL PROPRIO DIFENSORE - INCLUSIONE FRA LE SPESE PROCESSUALI - MANCANZA NELLA SENTENZA DI SPECIFICO RIFERIMENTO A DETTA SOMMA E MANCANZA DELLA RELATIVA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-07-29
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447582-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SOMMA DOVUTA DAL VINCITORE A TITOLO DI IVA AL PROPRIO DIFENSORE - INCLUSIONE FRA LE SPESE PROCESSUALI - MANCANZA NELLA SENTENZA DI SPECIFICO RIFERIMENTO A DETTA SOMMA E MANCANZA DELLA RELATIVA DOMANDA - IRRILEVANZA.*

Fra le spese processuali che il soccombente è tenuto a rimborsare al vincitore rientra anche la somma da questi dovuta a titolo di IVA al proprio difensore e la sentenza di condanna al pagamento di dette spese costituisce titolo esecutivo per conseguire anche siffatto rimborso, sebbene della relativa somma non faccia specifica menzione - trattandosi di Onere accessorio che consegue, in via generale al pagamento degli onorari - ed anche nel caso in cui manchi una espressa domanda. (V 1330/84, mass n 433458).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)