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Sez. 2, Sentenza n. 8497 del 03/08/1995 (Rv. 493548 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Somma dovuta dal vincitore al proprio difensore a titolo d contributo alla cassa previdenza - Inclusione fra le spese processuali a carico del soccombente.
Stato
decisa il 1995-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493548-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Rientra fra le spese processuali che il soccombente รจ tenuto a rimborsare al vincitore la somma da quest'ultimo dovuta al proprio difensore a titolo di contributo alla Cassa previdenza avvocati e procuratori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)