Sez. 2, Sentenza n. 8497 del 03/08/1995 (Rv. 493548 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Somma dovuta dal vincitore al proprio difensore a titolo d contributo alla cassa previdenza - Inclusione fra le spese processuali a carico del soccombente.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Rientra fra le spese processuali che il soccombente รจ tenuto a rimborsare al vincitore la somma da quest'ultimo dovuta al proprio difensore a titolo di contributo alla Cassa previdenza avvocati e procuratori.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)