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Sez. L, Sentenza n. 1330 del 24/02/1984 (Rv. 433458 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - DISTRAZIONE DELLE SPESE - SOMMA DOVUTA DAL VINCITORE AL PROPRIO DIFENSORE A TITOLO DI IVA - INCLUSIONE TRA LE SPESE PROCESSUALI - NECESSITÀ - OMESSA MENZIONE DI DETTO RIMBORSO NELLA SENTENZA DI CONDANNA - IRRILEVANZA - PRONUNCIA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE AL DIFENSORE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433458-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - DISTRAZIONE DELLE SPESE - SOMMA DOVUTA DAL VINCITORE AL PROPRIO DIFENSORE A TITOLO DI IVA - INCLUSIONE TRA LE SPESE PROCESSUALI - NECESSITÀ - OMESSA MENZIONE DI DETTO RIMBORSO NELLA SENTENZA DI CONDANNA - IRRILEVANZA - PRONUNCIA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE AL DIFENSORE - ESTENSIONE.*

Fra le spese processuali che il soccombente è tenuto a rimborsare al vincitore rientra anche la somma da questi dovuta a titolo di IVA al proprio difensore e la sentenza di condanna al pagamento di dette spese costituisce titolo esecutivo per conseguire anche siffatto rimborso, sebbene della relativa somma non faccia specifica menzione - trattandosi di Onere accessorio che consegue, in via generale al pagamento degli onorari -, anche nel caso in cui siavi pronuncia di distrazione delle spese al difensore, il quale di tale titolo è così abilitato a valersi direttamente nei confronti della parte soccombente per il pagamento pure di detta imposta. (V 3185/83, mass n 428091; (V 3544/82, mass n 421526; (V 1005/81, mass n 411530).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)