Sez. 3, Sentenza n. 12089 del 20/12/1990 (Rv. 470239 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SOMMA DOVUTA DAL VINCITORE A TITOLO DI IVA E DI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA AVVOCATI E PROCURATORI, AL PROPRIO DIFENSORE - INCLUSIONE FRA LE SPESE PROCESSUALI A CARICO DEL SOCCOMBENTE - MANCANZA, NELLA SENTENZA, DI SPECIFICO RIFERIMENTO A DETTA SOMMA - IRRILEVANZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SOMMA DOVUTA DAL VINCITORE A TITOLO DI IVA E DI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA AVVOCATI E PROCURATORI, AL PROPRIO DIFENSORE - INCLUSIONE FRA LE SPESE PROCESSUALI A CARICO DEL SOCCOMBENTE - MANCANZA, NELLA SENTENZA, DI SPECIFICO RIFERIMENTO A DETTA SOMMA - IRRILEVANZA.*
Fra le spese processuali che il soccombente รจ tenuto a rimborsare al vincitore rientra anche la somma da questi dovuta a titolo di i.V.A. E di contributo cassa previdenza avvocati e procuratori al proprio difensore e la sentenza di condanna al pagamento di dette spese costituisce titolo esecutivo per conseguire siffatto rimborso, anche se non faccia menzione della relativa somma, trattandosi di Onere accessorio che consegue, in via generale, al pagamento degli onorari ed anche nel caso in cui manchi una espressa domanda. (Conf 4882/86, mass n 447582).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)