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Sez. 2, Sentenza n. 5239 del 29/07/1983 (Rv. 430116 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - MEDIANTE CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA DELL'ATTO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA AI SENSI DELL'ART. 156 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430116-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - MEDIANTE CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA DELL'ATTO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA AI SENSI DELL'ART. 156 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*

La notificazione dell'atto d'impugnazione a più parti presso l'unico procuratore mediante consegna di una sola copia dell'atto non è affetta da nullità, che postula un errore nella consegna dell'atto al notificato (art. 160 cod. proc. civ.), bensì deve considerarsi inesistente, sicché rispetto alla stessa non opera la sanatoria di cui all'ultimo comma dell'art. 156 cod. proc. civ., né è possibile la rinnovazione a norma del successivo art. 291. (V 5639/82, mass n 423415; (V 4500/82, mass n 422484; (V 4125/82, mass n 422101).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)