Sez. 3, Sentenza n. 4125 del 13/07/1982 (Rv. 422101 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - PRESSO UN UNICO PROCURATORE - MEDIANTE CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA DELL'ATTO - INESISTENZA - COSTITUZIONE DI UNA O DI TUTTE LE PARTI - EFFETTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - PRESSO UN UNICO PROCURATORE - MEDIANTE CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA DELL'ATTO - INESISTENZA - COSTITUZIONE DI UNA O DI TUTTE LE PARTI - EFFETTI.*
La notificazione dell'atto d'impugnazione a più parti presso un unico procuratore, che sia stata eseguita mediante consegna di una sola copia, è giuridicamente inesistente, per incertezza assoluta circa il destinatario dell'impugnazione medesima. Ciò implica che l'eventuale Costituzione di una o di tutte dette parti può produrre effetti soltanto "ex nunc", sicché, ove intervenga dopo la scadenza del termine per impugnare, non è idonea a comportare né la valida instaurazione del rapporto processuale, né, correlativamente, l'applicabilità dell'art. 331 cod. proc. civ. sull'integrazione del contraddittorio. (V 4190/81, mass n 414858; (V 1610/81, mass n 412279; (V 468/80, mass n 403845).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)