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Sez. 2, Sentenza n. 15173 del 29/11/2001 (Rv. 550735 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO | Necessità - Esclusione - Anteriorità della procura - Necessità - Prova - Deduzione da altri elementi - Fattispecie - Annotazione del difensore a margine della copia e attestazione dell'ufficiale giudiziario - Sufficienza.
Stato
decisa il 2001-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550735-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in un momento precedente la notifica del ricorso all'intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire, attraverso altri elementi, alla ragionevole certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso, ritenendo sufficiente ai fini della prova dell'anteriorità della procura, l'apposizione a margine della copia dell'annotazione sottoscritta dal difensore attestante l'esistenza della procura sull'originale e la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario che la richiesta di notificazione proveniva dal ricorrente e dal suo procuratore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)