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Sez. 5, Sentenza n. 8488 del 09/04/2010 (Rv. 612691 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Redditi prodotti in Italia da una società svizzera - Tassazione - Art. 5 della Convenzione italo-svizzera contro la doppia imposizione - Applicabilità - Condizioni - Stabile organizzazione - Elemento oggettivo e soggettivo - Compresenza - Necessità - Esclusione - Elemento soggettivo - Nozione.
Stato
decisa il 2010-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612691-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

Ai fini della tassazione dei redditi prodotti in Italia da una società svizzera, l'art. 5 della Convenzione italo-svizzera del 9 marzo 1976 contro la doppia imposizione, ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943, deve essere interpretato nel senso che per la sussistenza del requisito della stabile organizzazione non è necessaria la compresenza dell'elemento oggettivo previsto dal secondo comma (cd. stabile organizzazione materiale) e di quello soggettivo previsto dal quarto comma (cd. stabile organizzazione personale), essendo sufficiente anche soltanto quest'ultimo elemento, che è ravvisabile quando la società svizzera disponga stabilmente in Italia di un agente non indipendente, munito di potere di rappresentanza e quindi abilitato a concludere contratti, anche se lo stesso deve agire sulla base di dettagliati ordini o direttive della società svizzera.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 943, Tratt. Internaz. 09/03/1976 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)