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Sez. 2, Sentenza n. 238 del 14/01/1982 (Rv. 417931 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE - REGOLARE COSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ACCERTAMENTO - MANCATA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA DI UNA PARTE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA SUCCESSIVA PRONUNCIA.*
Stato
decisa il 1982-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417931-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE - REGOLARE COSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ACCERTAMENTO - MANCATA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA DI UNA PARTE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA SUCCESSIVA PRONUNCIA.*

Accertata la regolare Costituzione del contraddittorio, la mancata dichiarazione di contumacia di una parte non invalida la successiva pronuncia, in quanto tale declaratoria non vale a determinare la contumacia, derivante dalla mancata Costituzione della parte ritualmente evocata in giudizio, ma ha il solo scopo di fornire la prova dell'avvenuto accertamento, ad opera del giudice, della notificazione dell'atto introduttivo alla parte non comparsa. (Conf 1406/77, mass n 385121; (Conf 930/69, mass n 339328; (Conf 1904/66, mass n 323700).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)