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Sez. 1, Sentenza n. 16619 del 03/07/2013 (Rv. 627098 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Indennizzo ex artt. 46 della legge n. 2359 del 1865 e 44 del d.lgs. n. 327 del 2001 - Spettanza - Compressione del diritto di proprietà - Necessità - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627098-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

In tema di espropriazione, l'indennizzo, di cui agli artt. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e art. 44 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327, spetta se l'opera pubblica abbia realizzato una compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva e apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità, purché idonea a tradursi in una oggettiva riduzione del suo valore economico.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)