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Sez. 1, Sentenza n. 11080 del 12/12/1996 (Rv. 501249 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Diritto all'indennizzo ex art. 46 legge 2359 del 1865 - Condizioni - Fattispecie in tema di realizzazione di un viadotto limitante l'accessibilità ai fabbricati e riducente la commerciabilità degli appartamenti.
Stato
decisa il 1996-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501249-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

Il diritto all'indennizzo di cui all'art. 46 legge n. 2359 del 1865 - che opera anche in relazione ai danni derivanti da opera pubblica non collegata ad espropriazione per pubblica utilità - postula, per il suo sorgere, le seguenti condizioni: a) un'attività lecita della P.A., consistente nell'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, b) l'imposizione di una servitù o la produzione di un danno che si concreti nella diminuzione delle facoltà di godimento (ivi compresi tutti gli usi precedenti alla costruzione dell'opera pubblica) o del valore di scambio della proprietà privata danneggiata, senza che sia necessaria la violazione di un diritto soggettivo; c) il nesso di causalità tra l'esecuzione dell'opera pubblica e il danno (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha riconosciuto il predetto indennizzo a favore dei proprietari di immobili che, a seguito della realizzazione di un viadotto, avevano visto limitata l'accessibilità ai fabbricati e ridotta la commerciabilità degli appartamenti).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)