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Sez. 1, Sentenza n. 19972 del 16/09/2009 (Rv. 610573 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Indennità di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 - Presupposti - Asservimento del fondo - Perdita o diminuzione della proprietà per effetto dell'opera pubblica - Diversità della tutela dei soggetti estranei al procedimento espropriativo rispetto a quella del proprietario.
Stato
decisa il 2009-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610573-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 disciplina due diverse e non confondibili fattispecie: a) l'asservimento del fondo, che trova causa nella procedura espropriativa definita o da definire mediante decreto ablatorio (di asservimento), il quale ne costituisce condizione indispensabile, con la conseguenza che l'indennità, indipendentemente dai criteri di stima prescelti dal legislatore, opera all'interno della categoria-espropriazione e nell'ambito di applicazione dell'art. 42 Cost.; b) il danno permanente derivante dalla perdita o diminuzione di un diritto in conseguenza dell'esecuzione dell'opera pubblica, il quale riguarda quei soggetti che, quand'anche un procedimento espropriativo vi sia stato, ne siano rimasti completamente estranei (in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera) o abbiano subito un danno non per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, ma in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte non espropriata ed indipendentemente dall'espropriazione stessa ovvero in conseguenza della sua utilizzazione in conformità della funzione cui è destinata (c.d. espropriazione larvata). L'indennizzo dovuto a tale specifico titolo non compete al proprietario del fondo espropriando, già indennizzato sia per l'occupazione temporanea che per l'espropriazione o l'asservimento, ma esclusivamente ai proprietari degli immobili circostanti l'opera pubblica, non assoggettati alla procedura espropriativa.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 1 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)