Sez. 2, Sentenza n. 3099 del 31/03/1987 (Rv. 452193 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - AZIONE DI RISOLUZIONE ED AZIONE RISARCITORIA - RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - AZIONE DI RISOLUZIONE ED AZIONE RISARCITORIA - RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA.*
In base ai principi sulla ripartizione dell'Onere della prova ricavabili dall'art. 2697 cod. civ., per l'Azione di risoluzione e per quella risarcitoria previste dallo stesso art. 1453, che hanno in comune con quella di adempimento l'elemento costitutivo fondamentale, chi le propone, sia pure in via riconvenzionale, è tenuto a provarne soltanto l'esistenza del titolo, ma non la inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto, salvo che non opponga un'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", nel qual caso sarà l'altra parte a doverla neutralizzare provando il proprio adempimento o che la sua obbligazione non era ancora dovuta. (V 3838/82, mass n 421807; (V 2151/75, mass n 375918; (V 2385/73, mass n 365749; (V 1234/70, mass n 346883; (V 1719/69, mass n 340723; (V 1145/66, mass n 322298).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)