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Sez. L, Sentenza n. 21409 del 19/10/2010 (Rv. 614749 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Parte integrativa del trattamento di fine rapporto - Rivalutazione monetaria e interessi legali - Decorrenza - Dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Stato
decisa il 2010-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614749-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Con riguardo alla parte integrativa del trattamento di fine rapporto, rappresentata dai rendimenti dei premi maturati sulle polizze stipulate per garantire ai dipendenti un sistema di liquidazione dell'indennità di anzianità sostitutivo di quello legale (in relazione all'art. 4, del r.d.l. n. 5 del 1942 sul Fondo per l'indennità agli impiegati, poi soppresso dall'art. 4 della legge n. 297 del 1982), i cosiddetti accessori di legge, rappresentati dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi stabiliti dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sono dovuti dal giorno della maturazione del diritto, cioè dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, alla stessa stregua del trattamento di cui sono integrativi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 4, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)