Sez. L, Sentenza n. 4133 del 14/07/1984 (Rv. 436089 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - RETRIBUZIONE LORDA PERCEPITA IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - CUMULABILITÀ CON IL TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - RETRIBUZIONE LORDA PERCEPITA IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - CUMULABILITÀ CON IL TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE - LIMITI.*
Ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, in tema di pensioni a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, nel testo sostituito dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969 n. 153, la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro, fino a concorrenza della retribuzione stessa, è cumulabile con il trattamento minimo di pensione più il cinquanta per cento della quota eccedente il minimo, fino a che tale trattamento complessivo non superi lire centomila, somma che ne rappresenta il tetto massimo in caso di cumulo (salva restando l'intangibilità del trattamento minimo dopo il suo elevamento ad importi superiori a lire centomila in forza di leggi successive). (Conf 2381/84, mass n 434422; (Conf 2318/84, mass n 434358; (Conf 2316/84, mass n 434357; (contra 5344/83, mass n 430259; (contra 4035/83, mass n 428895).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 20 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)