Sez. L, Sentenza n. 2318 del 10/04/1984 (Rv. 434358 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - CUMULO DELLA RETRIBUZIONE CON IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PREVIDENZIALE - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 20, COMMA PRIMO, DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - PORTATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - CUMULO DELLA RETRIBUZIONE CON IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PREVIDENZIALE - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 20, COMMA PRIMO, DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - PORTATA.*
In tema di limiti alla cumulabilità della pensione con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, il primo comma dell'art. 20 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (sull'aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria), nel testo sostituito dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), va interpretato (alla stregua della lettera e della ratio legis, quale evidenziata anche dai lavori preparatori) nel senso che il tetto di lire centomila, previsto dalla seconda parte di detta disposizione, si riferisce non al cinquanta per cento della quota eccedente il trattamento minimo di pensione ma all'importo rappresentato dalla somma del trattamento minimo con il cinquanta per cento della quota eccedente, con la conseguenza che il pensionato che lavora non può percepite una quota di pensione superiore a detta cifra, restando peraltro salva, in ogni caso, l'intangibilità del trattamento minimo, in quanto elevato - per effetto di leggi successive - ad importi maggiori di lire centomila. (contra 5344/83, mass n 430259; (contra 4035/83, mass n 428985).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 20 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)