Sez. L, Sentenza n. 2316 del 10/04/1984 (Rv. 434357 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - CUMULO DELLA RETRIBUZIONE CON IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PREVIDENZIALE - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 20, COMMA PRIMO, DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - PORTATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - CUMULO DELLA RETRIBUZIONE CON IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PREVIDENZIALE - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 20, COMMA PRIMO, DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - PORTATA.*
Alla stregua della lettera e della ratio della norma, quale risultante anche dai lavori preparatori della legge n. 153 del 1969, la disposizione del primo comma dell'art. 20 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (sull'aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria), nel testo sostituito dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), va interpretata nel senso che con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa è sempre cumulabile il trattamento minimo di pensione, più il cinquanta per cento della quota eccedente il minimo, sempreché siffatto trattamento complessivo (costituito dal minimo e dalla metà della quota eccedente) non superi le lire centomila, somma che rappresenta il tetto massimo del cumulo, restando peraltro salva, in ogni caso, l'intangibilità del trattamento minimo, in quanto elevato - per effetto di leggi successive - ad importi superiori alle dette lire centomila. (contra 5344/83, mass n 430259; (contra 4035/83, mass n 428985).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 20 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)