diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6652 del 29/04/2003 (Rv. 562522 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Ordinanza di integrazione del contraddittorio - Termine perentorio per la notificazione - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Causa di forza maggiore impeditiva - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562522-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

In tema di litisconsorzio necessario, la natura perentoria del termine per l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili (o tra loro dipendenti) nel giudizio di impugnazione e la sua improrogabilità sono disposte dalla legge, ai sensi degli artt. 152, 153 e 331 cod. proc. civ. ed il codice stesso non prevede eccezioni all'improrogabilità dei termini perentori, nemmeno per fatti riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore e, comunque, non imputabili alla parte, né per colpa, né per dolo. Tale disciplina ha invero la sua "ratio" nell'esigenza di celerità del processo e non viola il diritto di difesa, anzi ne amplia l'ambito, poiché consente alle parti di sanare un iniziale errore nell'introduzione del giudizio ponendo rimedio alle conseguenze, altrimenti negative, della mancata proposizione dell'impugnazione nei confronti di tutti i soggetti che dovevano partecipare al giudizio stesso in quel grado o fase a causa del vincolo del litisconsorzio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)