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Sez. 2, Sentenza n. 4894 del 01/04/2003 (Rv. 561618 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI | Ordine di integrazione del contraddittorio - Morte della parte contumace nel giudizio "a quo" conosciuta dal notificante - Notificazione agli eredi - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Inesistenza della notificazione alla parte deceduta - Rinnovabilità ex art. 291 cod. proc. civ. - Divieto - Inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio - Conseguenze - Inammissibilità - Termine perentorio - Improrogabilità.
Stato
decisa il 2003-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561618-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI

In tema di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ex art. 331 cod. proc. civ. ed in ipotesi di morte della parte rimasta contumace nel giudizio "a quo", ove di tale evento l'altra parte abbia avuto conoscenza, la notificazione comunque effettuata alla persona deceduta e non ai suoi eredi è inesistente. Ne consegue che è preclusa la possibilità di consentirne la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. ed il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, anche d'ufficio, per inottemperanza all'ordine d'integrazione del contraddittorio, senza possibilità di proroga del termine perentorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)