Sez. 3, Sentenza n. 1949 del 27/01/2009 (Rv. 606615 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Perfezionamento - Notificazione dell'intimazione ex art. 543 cod.proc.civ. - Sufficienza - Esclusione - Dichiarazione del terzo o accertamento giudiziale del credito - Necessità - Pignoramento presso ente pubblico - Vincolo di indisponibilità sulle somme presso il tesoriere - Efficacia - Condizioni - Pubblicazione della delibera dell'ente pubblico e successivo compimento del termine di cui all'art.47 legge n.142 del 1990 anteriormente alla dichiarazione del terzo - Necessità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
Il pignoramento presso terzi si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto di intimazione di cui all'art.543 cod. proc. civ. - che rende immediatamente indisponibili da parte del terzo le cose o le somme da lui dovute, così segnando l'efficacia e l'esistenza dello stesso pignoramento - ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziale del credito, in questi due modi soltanto potendo avvenire l'esatta e concreta specificazione di quali cose o somme il terzo sia debitore o si trovi in possesso e del momento in cui ne deve il pagamento o la consegna; ne consegue che, in caso di pignoramento a carico di ente pubblico (nella specie, Amministrazione provinciale) eseguito sulle somme giacenti presso il suo tesoriere, il vincolo d'impignorabilità derivante dalla delibera di destinazione delle somme stesse a fini sociali (come il pagamento di retribuzioni del personale, rate di mutui o altro) richiede che l'efficacia esecutiva della delibera dell'ente pubblico (conseguente allo scadere del termine successivo alla pubblicazione, ex art.47 della legge n.142 del 1990) intervenga anteriormente alla dichiarazione del terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 47, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)