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Sez. 3, Sentenza n. 19189 del 15/12/2003 (Rv. 568937 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE | Giudizio di risarcimento del danno - Chiamata in garanzia dell'assicuratore - Dichiarazione resa dall'assicuratore - Valore di confessione nel giudizio principale - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568937-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE

In tema di confessione stragiudiziale resa dall'assicuratore chiamato in garanzia in un giudizio per risarcimento del danno, le dichiarazioni ammissive di fatti sfavorevoli alla parte convenuta possono avere valore confessorio nell'ambito del rapporto derivato di garanzia, ma non anche in quello principale di natura risarcitoria, instaurato tra il danneggiato e il responsabile del danno, giacché quest'ultimo rapporto riveste carattere di piena autonomia rispetto all'altro. (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese dal consulente tecnico di parte nominato dall'assicuratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)