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Sez. L, Sentenza n. 1464 del 19/02/1985 (Rv. 439490 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE - DENUNCIA DI RAPPORTO DI LAVORO E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - ONERE DELLA PROVA DEL RAPPORTO DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439490-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE - DENUNCIA DI RAPPORTO DI LAVORO E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - ONERE DELLA PROVA DEL RAPPORTO DI LAVORO - SUSSISTENZA.*

L'i.N.P.S., quale ente gestore di assicurazioni obbligatorie dei lavoratori, non è tenuto a considerare senz'altro costituito un rapporto di lavoro subordinato - al quale è automaticamente collegato ex lege il rapporto assicurativo - per il semplice fatto che vi sia stata la relativa denuncia e siano stati versati i contributi dovuti, qualora non sia dimostrata dall'interessato, giusto il disposto dell'art. 2697 cod. civ., la sussistenza del rapporto suddetto, il quale non è ravvisabile qualora una determinata attività, ancorché oggettivamente configurabile quale prestazione di lavoro subordinato, sia espletata non in vista di adeguata retribuzione, ma soltanto al fine di trarre il vantaggio correlativo al versamento, da parte del datore di lavoro, delle contribuzioni assicurative. (V 5527/78, mass n 395312; (V 962/68, mass n 332339; (V 1799/66, mass n 323515).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)