diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5527 del 24/11/1978 (Rv. 395312 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - ATTIVITA ESPLICATA A TITOLO GRATUITO PER LA SPONTANEA RINUNCIA DEL DIRIGENTE INDUSTRIALE ALLA RETRIBUZIONE - LAVORO SUBORDINATO - INSUSSISTENZA - ASSUNZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELL'OBBLIGO DI VERSARE LE CONTRIBUZIONI ASSICURATIVE SOCIALI ALL'INPDAI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395312-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - ATTIVITA ESPLICATA A TITOLO GRATUITO PER LA SPONTANEA RINUNCIA DEL DIRIGENTE INDUSTRIALE ALLA RETRIBUZIONE - LAVORO SUBORDINATO - INSUSSISTENZA - ASSUNZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELL'OBBLIGO DI VERSARE LE CONTRIBUZIONI ASSICURATIVE SOCIALI ALL'INPDAI - IRRILEVANZA.*

Non e ravvisabile la fattispecie tipica del rapporto di lavoro subordinato a titolo oneroso, presupposto del rapporto assicurativo obbligatorio con l'INPDAI, qualora una determinata attivita, ancorche oggettivamente configurabile quale prestazione di lavoro subordinato, sia esplicata a titolo gratuito per la spontanea rinuncia alla retribuzione fatta da parte del lavoratore contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro, quale che sia la ragione che abbia indotto il lavoratore alla rinuncia. Ne vale a conferire al rapporto di lavoro il mancante estremo della onerosita, l'Obbligo assunto dal datore di lavoro di versare le contribuzioni assicurative sociali. (V 962/68, mass n 332339; (V 1799/66, mass n 323515; (V 2063/65, mass n 313916; (V 4110/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)