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Sez. L, Sentenza n. 12399 del 06/12/1997 (Rv. 510767 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Rendita unica costituita per più eventi lesivi - Revisione - Rendita costituita anteriormente al decennio - Intangibilità - Limiti - Riesame di tutte le pregresse patologie - Ammissibilità - Nuove rendite unificate - Spettanza.
Stato
decisa il 1997-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510767-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

Qualora dopo la costituzione di un'unica rendita per una pluralità di infortuni o malattie professionali succedutisi nel tempo l'INAIL proceda ex art. 80 del T.U. infortuni (d.P.R. n. 1124 del 1965) alla revisione per variazione nei postumi dell'ultimo evento inabilitante, e quindi alla ricostituzione di detta rendita unica, non vi sono ostacoli al riesame di tutte le pregresse patologie ivi comprese quelle insorte da oltre un decennio, anche al fine di accertarne l'attenuazione o la scomparsa, ma la nuova rendita unificata, a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale del cit. art. 80 T.U. infortuni (sent. n. 318 del 1989 della Corte Costituzionale) deve comunque far salva la misura di quella già costituita da oltre un decennio.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)