Sez. L, Sentenza n. 15898 del 14/08/2004 (Rv. 577581 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Domanda di costituzione di rendita "da unificare ad eventuali preesistenze" - Riconoscimento del diritto in relazione ad un singolo infortunio - Giudizio di appello - Onere dell'assicurato di proporre appello incidentale onde ottenere la rendita unificata - Insussistenza - Unificazione con preesistente inabilità professionale operata dal giudice "ex officio" - Vizio di ultrapetizione - Configurabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
La domanda proposta dall'assicurato nei confronti dell'INAIL per la costituzione di una rendita "da unificare ad eventuali preesistenze accertate o in corso di accertamento" configura una pretesa che, ancorché possa apparire diversificata da una pluralità di ipotesi astrattamente applicabili, è in realtà unica, nel senso che essa mira a conseguire comunque una prestazione, la cui misura spetta al giudice determinare. Pertanto, ove il giudice di primo grado abbia riconosciuto il diritto in relazione ad un singolo infortunio, l'assicurato, in quanto non soccombente, non è tenuto a proporre appello incidentale onde ottenere la rendita unificata, mentre il giudice investito del gravame proposto dall'Istituto ben può, anche d'ufficio e senza perciò incorrere nel vizio di ultrapetizione, procedere alla unificazione della rendita valutando complessivamente l'inabilità derivante dal singolo infortunio e l'inabilità professionale preesistente.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)