Sez. L, Sentenza n. 16017 del 19/12/2001 (Rv. 551231 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Rendita unica per più eventi lesivi - Revisione - Criteri - Riesame di tutte le patologie - Ammissibilità - Limiti - Misura della rendita costituita da oltre un decennio - Intangibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
Qualora, dopo la costituzione di un'unica rendita per una pluralità di infortuni e/o malattie professionali succedutisi nel tempo, l'INAIL proceda ex artt. 80 e 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965) alla revisione, per variazione nei postumi, e quindi alla ricostituzione di detta rendita unica, non vi sono ostacoli al riesame di tutte le pregresse patologie ivi comprese quelle insorte da oltre un decennio, anche al fine di accertarne l'attenuazione o la scomparsa, ma la nuova rendita unificata, a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale del cit. art. 80 (sent. n. 318 del 1989 della Corte costituzionale) deve comunque far salva la misura della rendita già costituita da oltre un decennio.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)