diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 13007 del 04/12/1991 (Rv. 474867 - 01)

Contratti agrari - Impresa familiare coltivatrice - In genere | Singoli componenti - Rappresentanza processuale della famiglia coltivatrice -" Litisconsorzio" necessario - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474867-01

Contratti agrari - Impresa familiare coltivatrice - In genere

L'art. 48 della legge 3 maggio 1982 n. 203 considera la famiglia coltivatrice (alla quale ha esteso alcuni principi dettati dall'art. 230 bis cod. civ. per l'impresa familiare) un organismo collettivo formato dai familiari dei consorziati e finalizzato all'esercizio in comune dell'impresa agricola e perciò soggetto, come la società semplice alla quale è equiparabile, alla regola dell'amministrazione disgiuntiva, con la conseguenza che ciascuno dei compartecipi ha il potere di rappresentare il gruppo e, nei rapporti con il concedente, quando non vi è nomina del rappresentante, è attivamente e passivamente legittimato con effetti nei confronti degli altri compartecipi, senza necessità della loro partecipazione al giudizio, ancorché abbia agito ovvero sia convenuto in giudizio senza la specificazione di tale sua qualità, ove in relazione al rapporto dedotto in giudizio non sia ipotizzabile una sua diversa posizione individuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 203 bis, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)