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Sez. L, Sentenza n. 10277 del 16/10/1998 (Rv. 519787 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE | Norme del nuovo codice di procedura penale sui rapporti tra detti giudizi - Applicabilità ai provvedimenti già emessi e ai procedimenti penali in corso - Conseguenze - Sentenza di assoluzione del lavoratore dal reato di truffa per insussistenza del fatto nel procedimento iniziato prima del nuovo codice - Giudizio civile fondato sugli stessi fatti - Effetti vincolanti della predetta sentenza - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1998-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519787-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE

Dato che l'art. 654 nuovo cod. proc. pen. , riguardante l'efficacia della sentenza penale in altri giudizi civili o amministrativi, si applica l'art. 260 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, secondo cui le disposizioni del libro decimo del codice trovano applicazione anche relativamente ai provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice e ai procedimenti iniziati a tale data, la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste dal reato di truffa, pronunciata in un procedimento del tipo descritto nei confronti di un lavoratore accusato di aver simulato un rapporto di lavoro subordinato di natura agricola nei confronti dell'ente previdenziale non ha effetti vincolanti nel giudizio civile avente ad oggetto la sussistenza del rapporto medesimo ai fini delle relative prestazioni assistenziali e previdenziali se non vi è stata costituzione di parte civile dello SCAU, resistente nel giudizio civile, anche se esso è stato posto in grado di partecipare al giudizio penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 260, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 260

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)