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Sez. 3, Sentenza n. 12524 del 22/09/2000 (Rv. 540348 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE | Disposizioni di cui agli artt. 651 - 654 del nuovo codice di procedura penale - Applicabilità ai provvedimenti emessi anteriormente all'entrata in vigore del codice - Conseguenze - Sentenza penale - Effetti nel giudizio civile per le restituzioni ed il risarcimento - Collegamento alla sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento - Configurabilità - Sentenze istruttorie di improcedibilità - Efficacia di giudicato - Esclusione - Rivalutazione del fatto sulla base delle circostanze oggetto della sentenza istruttoria - Legittimità.
Stato
decisa il 2000-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540348-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE

In tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, le disposizioni degli artt. 651-654 del nuovo codice di procedura penale trovano applicazione, giusta disposto dell'art. 260 delle norme di attuazione, anche con riferimento ai provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice ed ai procedimenti già iniziati a tale data, con la conseguenza che gli effetti della sentenza penale nel giudizio civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno, in presenza delle altre condizioni stabilite dalle già ricordate norme ex artt. 651-654 cod. proc. pen., sono collegati alla sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento (non diversamente da quanto disposto dall'art. 25 dell'abrogato codice di rito penale), mentre le sentenze istruttorie di improcedibilità non possono in alcun modo fare stato, per il giudice civile, né quanto al dispositivo, né quanto all'accertamento dei fatti od alla valutazione giuridica di essi. Pur non potendosi, peraltro, attribuire alla sentenza istruttoria di proscioglimento alcuna efficacia di giudicato esterno, nel giudizio civile promosso per il risarcimento del danno la eventuale rivalutazione del fatto storico, cui il giudice deve procedere, può essere compiuta, del tutto legittimamente, sulla scorta delle medesime circostanze già oggetto di esame da parte del giudice penale, nonché sulla base degli stessi atti del procedimento penale eventualmente acquisiti agli atti del giudizio civile ed autonomamente riesaminati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 260, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 260

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)