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Sez. 1, Sentenza n. 13939 del 13/12/1999 (Rv. 532093 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Sentenza penale di proscioglimento per prescrizione conseguente alle attenuanti - Art. 654 nuovo cod. proc. pen. - Applicabilità, ancorché emessa prima della sua entrata in vigore - Fondamento - Conseguenze - Fatti materiali accertati dal giudice penale - Rilevanza nel giudizio civile nei confronti dell' imputato - Violazione della presunzione di non colpevolezza di questi - Insussistenza.
Stato
decisa il 1999-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532093-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

L' art. 654 del nuovo codice di procedura penale si applica anche ai provvedimenti anteriori all' entrata in vigore di esso per effetto dell' art. 260 del D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271 e pertanto la sentenza penale di proscioglimento, per prescrizione del reato, conseguente alle concesse attenuanti, può avere efficacia nel giudizio civile, nei confronti dell' imputato, in ordine alla sussistenza dei fatti materiali accertati dal giudice penale, quando da essi dipenda il riconoscimento della posizione giuridica soggettiva fatta valere in sede civile, purché la legge civile non ponga limiti probatori. Nè tale efficacia contrasta con la presunzione di non colpevolezza dell' imputato, perché questa attiene alla pretesa punitiva dello Stato e quindi è irrilevante nel giudizio civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 271 art. 260, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 260, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 260, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 260, Costituzione art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)