Sez. L, Sentenza n. 8935 del 12/10/1996 (Rv. 500076 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE | Norme del nuovo codice di procedura penale sui rapporti tra detti giudizi - Applicabilità ai provvedimenti già emessi e ai procedimenti penali in corso - Conseguenze - Sentenza di assoluzione del lavoratore dal reato di truffa per insussistenza del fatto nel procedimento iniziato prima del nuovo codice - Giudizio di impugnativa del licenziamento fondato sugli stessi fatti - Effetti vincolanti della sentenza predetta - Esclusione - Limiti.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE
Dato che agli artt. 651 654 nuovo cod. proc. pen. concernenti le relazioni tra il giudicato penale e il giudizio civile o disciplinare si applica l'art. 260 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie (D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271), secondo cui le disposizioni del libro decimo del codice trovano applicazione anche relativamente ai provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice e ai procedimenti già iniziati a tale data, la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste dal reato di truffa, pronunciata in un procedimento penale, iniziato prima dell'entrata in vigore del nuovo codice nei confronti di un lavoratore accusato di comportamenti in danno del suo datore di lavoro, e concluso successivamente, non ha, a norma dell'art. 654 del codice citato, effetti vincolanti nel giudizio civile di impugnativa del licenziamento comminato in base agli stessi fatti, se non vi è stata costituzione di parte civile del datore di lavoro, anche se questo è stato messo in grado di partecipare al giudizio penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 260, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 260
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)