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Sez. L, Sentenza n. 6166 del 14/07/1987 (Rv. 454474 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - RETRIBUZIONE PER LE CINQUE FESTIVITÀ SOPPRESSE - ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 26 GENNAIO 1977 - INTERPRETAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE (ASTENSIONE DAL LAVORO PER MALATTIA IN UNA DELLE GIORNATE CONSIDERATE FESTIVITÀ RELIGIOSE PRIMA DELLA LEGGE N. 54 DEL 1977).*
Stato
decisa il 1987-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454474-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - RETRIBUZIONE PER LE CINQUE FESTIVITÀ SOPPRESSE - ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 26 GENNAIO 1977 - INTERPRETAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE (ASTENSIONE DAL LAVORO PER MALATTIA IN UNA DELLE GIORNATE CONSIDERATE FESTIVITÀ RELIGIOSE PRIMA DELLA LEGGE N. 54 DEL 1977).*

L'accordo interconfederale del 26 gennaio 1977 - il quale dispone (fra l'altro) che per le cinque festività religiose soppresse (dalla legge 5 marzo 1977 n. 54) compete al lavoratore, oltre alla normale retribuzione contrattualmente dovuta, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, senza la maggiorazione per il lavoro festivo - va interpretato non alla stregua della disciplina anteriore alla legge abolitiva delle dette festività ma, in relazione a quest'ultima, secondo i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile, con la conseguenza che la detta norma collettiva va collegata, per la parte retributiva non a quelle norme (legge n. 90 del 1954 e legge n. 260 del 1949) che prevedevano un regime basato, in via principale, sulla retribuzione della giornata festiva a prescindere dallo svolgimento della prestazione lavorativa ma a quelle norme (legge n. 54 del 1977) che, escludono radicalmente l'esistenza della giornata festiva, e così la applicabilità del relativo favorevole regime. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale - interpretando erroneamente il suddetto accordo interconfederale - aveva ritenuto che il trattamento retributivo previsto da tale accordo fosse dovuto anche nel caso in cui il lavoratore si fosse astenuto dall'espletamento della prestazione lavorativa, perché ammalato, in una delle giornate già considerate festività religiosa prima della legge n. 54 del 1977 e per la quale il datore di lavoro aveva in generale richiesto il normale svolgimento dell'attività lavorativa). (Conf 3746/84, mass n 435733; (Conf 1281/83, mass n 426069).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 27/05/1949 num. 260 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 2, Contr. Coll. 26/01/1977, Legge 05/03/1977 num. 54 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)