Sez. U, Sentenza n. 16265 del 19/11/2002 (Rv. 558583 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Ritardo nel deposito di provvedimenti - Conseguente lesione del prestigio dell'ordine giudiziario - Configurabilità - Condizioni.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di illecito disciplinare a carico del magistrato che sia incorso in ritardi nel deposito di provvedimenti, qualora le inosservanze dei prescritti termini di deposito si risolvano in ritardi prolungatisi oltre ogni limite di ragionevolezza, la lesione del prestigio del magistrato cui quei ritardi si rivelino imputabili e, contestualmente, dell'intero ordine giudiziario è "in re ipsa" e non abbisogna di specifica dimostrazione, quelle inosservanze essendo sentite dalla coscienza sociale come sintomo di una inefficienza intollerabile.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)