Sez. U, Sentenza n. 13355 del 11/09/2003 (Rv. 566768 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Ritardo sistematico nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari - Illecito disciplinare del magistrato - Configurabilità .
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il ritardo nel deposito dei provvedimenti, soprattutto se reiterato, sistematico e prolungato, ed oltre ogni limite di ragionevolezza, comporta di per sè lesione del prestigio sia del magistrato, cui quel ritardo risulti individualmente ascrivibile, sia, di riflesso, dell'ordine giudiziario, essendo sentito dalla coscienza sociale come sintomo di inefficienza intollerabile (Nell'enunciare il principio di cui in massima, le S.U. hanno rigettato il ricorso avverso la sentenza della Sezione disciplinare del C.S.M., la quale aveva accertato i sistematici e notevoli ritardi - in taluni casi superiori al triennio - nel deposito dei provvedimenti civili).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)