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Sez. U, Sentenza n. 16627 del 27/07/2007 (Rv. 598256 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Ritardo sistematico nel deposito delle sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali - Illecito disciplinare a carico del magistrato - Configurabilità - Condizioni - Possibile giustificazione della condotta riconducibile a situazioni particolari di lavoro o personali del magistrato - Necessario assolvimento del relativo onere della prova da parte dell'incolpato - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598256-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

Il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorché sia sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato, occorrendo anche stabilire se esso sia sintomo di mancanza di operosità oppure se trovi giustificazione in situazioni particolari, le quali però devono essere adeguatamente dimostrate dall'incolpato. (Nella specie, le Sezioni unite hanno rigettato il ricorso del magistrato sanzionato con la censura, peraltro già incorso in due condanne disciplinari precedenti per analoghi addebiti, sul presupposto dell'adeguatezza e della logicità della sentenza impugnata, con la quale la numerosità e la gravità degli episodi era stata congruamente valutata quale indice sintomatico di negligenza e disordine nell'espletamento delle funzioni giudiziarie di magistrato di sorveglianza e, come tale, causa di serio discredito all'amministrazione della giustizia nel suo insieme, oltre che di possibile condanna dello Stato italiano ad opera della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 11/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)