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Sez. 6, Sentenza n. 9730 del 27/11/2013 Cc. (dep. 27/02/2014) Rv. 259104 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Omissione di atti di ufficio ex art. 328, comma secondo, cod. pen. - Privato leso dalla omissione - Qualifica di persona offesa - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259104-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE

Il delitto di omissione di atti di ufficio, di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen., integra un delitto plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della P.A., anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione o dal ritardo dell'atto amministrativo dovuto, con la conseguenza che pure quest'ultimo assume la posizione di persona offesa dal reato ed è pertanto legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)