Sez. 6 - , Sentenza n. 47114 del 29/10/2019 Cc. (dep. 20/11/2019) Rv. 277705 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Fattispecie di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen. - Persona offesa - Individuazione - Privato danneggiato - Esclusione - Conseguenze - Richiesta di archiviazione formulata dal P.M. - Legittimazione del privato a proporre opposizione - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE
Nel reato di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., persona offesa è la pubblica amministrazione e non il privato, il quale può risentire solo eventualmente, quale persona danneggiata, della condotta antigiuridica del pubblico ufficiale e non è pertanto legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Cod. Pen. art. 328 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)