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Sez. 2, Sentenza n. 17345 del 29/03/2011 Ud. (dep. 05/05/2011) Rv. 250077 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Fattispecie di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen. - Soggetto privato leso dalla condotta omissiva - Opposizione alla richiesta di archiviazione - Legittimazione - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 2011-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250077-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

Il delitto di omissione di atti di ufficio, di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen., integra un delitto plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della P.A., anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione o dal ritardo dell'atto amministrativo dovuto. Ne consegue che il soggetto privato assume la posizione di persona offesa dal reato ed è pertanto legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)