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Sez. 5, Sentenza n. 4379 del 23/02/2011 (Rv. 616728 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE | Ricorso avverso cartella di pagamento - Presentazione - Mancato invio dell'originale al centro di servizio - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616728-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il ricorso avverso la cartella di pagamento, emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che non abbia rispettato la procedura di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 787 del 1980, per non essere stato inviato in originale al centro di servizio competente, non è inammissibile qualora sia stato ritualmente depositato nella segreteria della Commissione tributaria, avendo l'invio dell'originale una funzione meramente deflativa del contenzioso - consistente nel consentire al Centro servizi uno "spatium deliberandi" per disporre il rimborso totale o parziale nel caso in cui ritenga il ricorso fondato in tutto o in parte - e non di tutela del diritto di difesa e del contraddittorio dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 28/11/1980 num. 787 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)